Al Presidente della Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati
On. Giuseppe Palumbo
Ai Vice-Presidenti della Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati
On. Carlo Ciccioli
On. Gero Grassi
Ai Segretari della Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati
On. Maria Antonietta Farina Coscioni
On. Gianni Mancuso
P/C a tutti i componenti la Commissione Affari Socialidella Camera dei Deputati
Oggetto: approvazione Testo Unificato "Disposizione in materia di assistenza psichiatrica"
Con la presente chiediamo agli onorevoli componenti della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati di NON VOTARE a favore del Testo Unificato "Disposizioni in materia di Assistenza Psichiatrica" per i seguenti motivi:
L'art. 4 comma 2 non definisce protocolli di valutazione secondo i quali dovrebbe essere condotto l'Accertamento Sanitario Obbligatorio, nè criteri che debbano essere esplicitamente soddisfatti affinché si possa procedere con l'applicazione del Trattamento Sanitario Necessario, così come non è indicato da quale figura professionale debba essere fatta la valutazione, bensì si parla genericamente di osservazione clinica della durata di 48 ore. La procedura di attuazione del ASO e del TSN non tengono conto dell'effetto iatrogeno dell'obbligatorietà degli interventi attuati sul paziente il quale può sviluppare comportamenti auto e/o etero lesivi o bouffée deliranti proprio in virtù della situazione di coercizione. Nella proposta di legge non si fa menzione della possibilità da parte di familiari, operatori e altre figure di presentare richiesta di revoca del Trattamento Sanitario Necessario, come previsto dall'attuale legislazione (art. 33 comma 6 legge 833/78: "Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto oprolungato il trattamento sanitario obbligatorio."). Nella proposta di legge non si fa menzione dell'istituzione di unità di mediazione culturale che agevolino al comunicazione tra pazienti non italiani e operatori, prevenendo l'eventualità di sovrastimare il disturbo del paziente a causa di difficoltà comunicative. Detta precauzione è resa indispensabile alla luce della realtà multietnica della nostra società. Non è prevista la nomina, da parte del giudice tutela di un perito e/o di un legale di parte. anche a fronte di pesanti provvedimenti di limitazione delle facoltà giuridiche del paziente durante il periodo di TSN, tali da prevedere la nomina di un amministratore di sostegno come previsto dalla stessa proposta di legge. La durata prevista per il Trattamento Sanitario Necessario Extraospedaliero di 6 mesi, prolungabile fino a ulteriori 6 mesi, è del tutto ingiustificata in considerazione del fatto che qualsiasi trattamento che dopo qualche mese non viene accettato dal paziente è da ritenersi fallimentare. La proposta di legge in oggetto introduce cambiamenti sostanziali solo in merito alla questione del TSN, mentre lascia sostanzialmente invariate le misure orientate alla prevenzione e all'integrazione delle persone affette da disturbi psichiatrici, perdendo l'occasione di migliorare questo importante aspetto dell'Assistenza Psichiatrica, rimasta dal 78 ad oggi solo parzialmente sviluppate. Rispetto ai 300 milioni di euro stanziati a copertura della proposta di legge non viene dichiarato quale porzione di tale stanziamento verrà destinato al potenziamento del TSN e quale porzione alle attività di riabilitazione psicosociale.
Per tutti questi motivi ribadisco la mia richiesta di non approvare la proposta di legge in questione.